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Data: 10/01/2009 08:12:00 - Autore: Cristina Matricardi Ma ancora. E' stato previsto che gli avvocati debbano fornire istruzioni al personale di studio, affinché si pongano speciali cautele in caso di utilizzo di registrazioni audio/video, di tabulati telefonici, di perizie ecc., e vigilare affinché si eviti l'uso ingiustificato di informazioni che potrebbero essere nocive per il cliente. Inoltre, una volta estinto il procedimento (o il mandato), gli atti e i documenti possono essere conservati solo se necessari per altre esigenze difensive. Per gli investigatori privati è stato inoltre prevista l'impossibilità di intraprendere investigazioni di propria iniziativa e/o ricerche o altre forme di raccolta dei dati. E' stato chiarito che tutte le investigazioni sono lecite solo se l'incarico è conferito per iscritto dalla difesa. L'incarico ricevuto va eseguito personalmente; ci si può avvalere di altri investigatori privati solo se nominati all'atto del conferimento (o anche dopo, se tale possibilità è stata prevista) e, una volta conclusa l'attività investigativa e comunicati i risultati al difensore, i dati raccolti devono essere cancellati. |
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