Data: 10/01/2009 08:12:00 - Autore: Cristina Matricardi
E' entrato in vigore dal 1 gennaio il Codice di deontologia (pubblicato sulla GU del 24 dicembre scorso) che fissa le tutele per il trattamento dei dati personali dei clienti da parte di avvocati e investigatori privati. Tra le regole contenuto nel Codice segnaliamo che avvocati e investigatori privati possono informare la clientela anche oralmente sull'uso che sar� fatto dei loro dati personali e che, i suddetti professionisti, debbono adottare adeguate misure di sicurezza dei sistemi informatici e custodire con cura fascicoli e documentazione, al fine di evitare la presa di visione da parte di personale non autorizzato.
Ma ancora. E' stato previsto che gli avvocati debbano fornire istruzioni al personale di studio, affinch� si pongano speciali cautele in caso di utilizzo di registrazioni audio/video, di tabulati telefonici, di perizie ecc., e vigilare affinch� si eviti l'uso ingiustificato di informazioni che potrebbero essere nocive per il cliente. Inoltre, una volta estinto il procedimento (o il mandato), gli atti e i documenti possono essere conservati solo se necessari per altre esigenze difensive.
Per gli investigatori privati � stato inoltre prevista l'impossibilit� di intraprendere investigazioni di propria iniziativa e/o ricerche o altre forme di raccolta dei dati. E' stato chiarito che tutte le investigazioni sono lecite solo se l'incarico � conferito per iscritto dalla difesa. L'incarico ricevuto va eseguito personalmente; ci si pu� avvalere di altri investigatori privati solo se nominati all'atto del conferimento (o anche dopo, se tale possibilit� � stata prevista) e, una volta conclusa l'attivit� investigativa e comunicati i risultati al difensore, i dati raccolti devono essere cancellati.
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