Data: 13/01/2009 08:30:00 - Autore: Cristina Matricardi
La Sezione Tributaria Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 29455/2008) ha stabilito che i pubblici dipendenti che lavorano nelle sedi italiane all'estero (anche se iscritti all'AIRE), debbono pagare le tasse allo Stato Italiano e ci� anche se l'Ente � stato trasformato in societ� di capitali a partecipazione statale. Gli Ermellini, accogliendo il ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate, ha stabilito che �sono soggetti a prelievo fiscale in Italia i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero da parte di cittadini italiani iscritti all'anagrafe dei residenti all'estero� quando si tratta di somme che hanno origine in Italia. In buona sostanza, se il datore di lavoro ha i suoi uffici principali in Italia, le trattenute in busta paga debbono seguire le regole del paese stesso da dove proviene lo stipendio. Infine, la Corte ha precisato che �l'iscrizione del cittadino italiano all'anagrafe dei residenti all'estero non � elemento determinante per escludere la residenza fiscale in Italia�.
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