Data: 10/01/2009 08:54:00 - Autore: Roberto Cataldi
Il difensore d'ufficio di un imputato irreperibile, nel caso in cui vi sia un provvedimento dell'Autorit� Giudiziaria, non contestato n� messo in discussione nel procedimento principale, che dichiara tale stato di irreperibilit�, non ha l'onere di dare la prova sulla persistente irreperibilit� del suo cliente al fine di chiedere la liquidazione dei compensi per l'attivit� professionale svolta. E' quanto afferma la Corte di Cassazione (IV Sezione Penale sentenza n. 46392/2008) in relazione all'art.117 del dpr 30 maggio 2002, n. 115. Tale norma (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile) dispone che "L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalit� previste dall'articolo 82 [...]". Resta inteso per� che lo Stato, come dispone il secondo comma, ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si � reso successivamente reperibile. Naturalmente il presupposto della irreperibilit� va dimostrato, ma la Corte chiarisce che nel momento in cui risulta che l'autorit� giudiziaria abbia gi� compiuto ricerche infruttuose, previste per poter pervenire alla dichiarazione di irreperibilit�, non pu� porsi un aggiuntivo onere a carico del difensore di esperire tentativi per il recupero del credito. In precedenza i giudici di merito avevano ritenuto che fosse onere del difensore compiere ricerche "tramite anagrafe o consolato o ufficio stranieri della Questura". Ma di siffatto onere - spiega la corte - "non vi � traccia alcuna nelle disposizioni che disciplinano la materia". Certamente - scive ancora la Corte - "una formale dichiarazione di irreperibilit� non cristallizza in via definitiva una situazione, ben potendo il soggetto intressato divenire successivamente reperibile. ma di ci� il giudice deve poter trarre concreti, significativi ed univoci elementi dagli atti posti a sua disposizione" non potendo altrimenti non tenere conto del provvedimento che dichiara la irreperibilit�. Spetter� ora al Tribunale di Modena riesaminare il caso sulla base dei principi enunciati dalla Corte.
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