Data: 14/01/2009 08:07:00 - Autore: Cristina Matricardi
La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 394/2009) ha stabilito che i decreti di espulsione debbono essere motivati soprattutto quando il clandestino versa in gravi difficolt� economiche. Difatti, secondo la Corte, in questi casi, lo straniero non pu� essere allontanato senza accompagnamento alla frontiera, da parte delle autorit�, con un provvedimento del Questore frettoloso e che non motiva questa scelta che non �, fra le altre cose, �favorevole' nei confronti di immigrati spesso indigenti. Gli Ermellini, nel caso di specie, hanno osservato che �la sentenza impugnata ricorda bene i principi di diritto per il quali ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, deve essere motivato e per i quali spetta al giudice penale, che dell'atto debba fare applicazione, il sindacato sui vizi dell'atto�.
�Detto obbligo di motivazione � prosegue la Corte � non pu� essere soddisfatto [�] attraverso il mero richiamo al provvedimento prefettizio di espulsione perch� diversi sono i presupposti dell'uno e dell'altro provvedimento e diverso ne � l'oggetto. Il provvedimento del Questore opera inoltre una scelta tra diverse opzioni (espulsione coattiva immediata; espulsione coattiva previo trattenimento; intimazione) specificamente previste e tassativamente individuate quanto a ragioni giustificatrici, rimesse a valutazioni connotate da discrezionalit� tecnica, che danno luogo a situazioni assolutamente diverse, nessuna delle quali � �indifferente' o priva di conseguenze giuridicamente rilevanti per l'espulso. E, la normale situazione di disagio in cui versa il migrante economico, in genere, e lo straniero privo del permesso di soggiorno, in particolare, non consente davvero di presumere che l'ordine di allontanarsi con i propri mezzi entro cinque giorni pena la commissione di un delitto per il quale � rintracciata (oggi) una pena minima di un atto di reclusione, sia per lui evenienza �favorevole'�.
La Corte ha poi aggiunto, nel caso di specie, che �quanto alla motivazione del decreto del Questore nel caso in esame, risulta dalla sentenza impugnata che essa non rispondeva ai requisiti minimi di legittimit�, non contenendo il decreto altro che l'affermazione della impossibilit� di trattenere lo straniero, senza alcuna indicazione, sia pure concisa, delle ragioni di tale impossibilit� (per indisponibilit� di posti o per qualsivoglia altro evento materiale)�.
E infine che �secondo la giurisprudenza pi� recente, ma ormai consolidata di questa Corte, la motivazione che assiste il provvedimento di intimazione a lasciare il territorio nazionale pu� essere anche particolarmente stringata e meramente enunciativa, giacch� la impossibilit� di trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporaneo � conseguenza di fatti aventi carattere obiettivo che non necessitano di una particolare o diffusa illustrazione. E' tuttavia sicuramente necessario, al fine di assicurare il controllo di legalit�, che questi fatti vengano indicati, non bastando invece che il decreto si limiti a riprodurre letteralmente la formula della legge. In realt� una �motivazione' che ripeta le sole parole della norma non � soltanto carente, quanto piuttosto apparente, giacch� la prima funzione di garanzia della motivazione sta proprio nell'individuazione della specifica situazione concreta cui la fattispecie astratta si riferisce�.
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