Data: 21/01/2009 08:36:00 - Autore: Cristina Matricardi
Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (Sent. n. 29290/2008) hanno stabilito che nel processo tributario, � valido l'appello notificato al Procuratore costituito e ci� anche in unica copia nonostante la procura intervenga nelle cause di pi� contribuenti. Gli Ermellini, intervenendo su un contrasto giurisprudenziale sorto in materia, hanno precisato che la tesi che nega l'applicabilit� dell'art. 330 c.p.c. ai processi tributari, deve essere �superata attraverso un duplice ordine di motivazioni a) la previsione di cui all'art. 17 del citato decreto (D. Lgs. 546/1992) costituisce eccezione alla sola disposizione di cui all'art. 170 del codice di procedura civile per le notificazioni endoprocessuali: mancando dunque per la notifica degli atti di impugnazione una disposizione specifica, deve trovare applicazione quella prevista dall'art. 330 del codice di procedura civile, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1, comma 2, e 49 del D. Lgs. n. 546 del 1992; b) nella previgente disciplina del �contenzioso tributario' dettata dal D.P.R. n. 636 del 1972, l'esistenza di una disposizione di contenuto analogo a quella di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 546 del 199, cio� dell'art. 32 � bis a norma del quale �le comunicazioni e le notificazione (erano) eseguite, salva consegna a mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza dichiarata dalla parte nel suo primo atto, fino al decimo giorno successivo a quello in cui sia stata presentata o sia pervenuta alla segreteria della commissione la comunicazione di variazione' non aveva creato ostacolo all'applicabilit� dell'art. 330 del codice di procedura civile�.

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