Data: 28/01/2009 08:49:00 - Autore: Cristina Matricardi
La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Sent. n. 1452/2009) ha stabilito che è lecito l'accertamento induttivo che si fonda sui conti degli amministratori delle piccole e medie imprese e ciò anche se questo viene svolto d'ufficio. Gli Ermellini hanno quindi precisato che “in tema di accertamento delle imposte, l'art. 32 n. 7 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e l'art. 51 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 autorizzano l'Ufficio finanziario a procedere all'accertamento fiscale anche attraverso indagini su conti correnti bancari formalmente intestati a terzi, ma che si ha motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito del contribuente, acquisendo dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi a tali conti, sulla base di elementi indiziari tra i quali può assumere rilievo decisivo la mancata risposta del contribuente alla richiesta di chiarimenti rivoltagli dall'Ufficio in ordine ai medesimi conti, e senza che l'utilizzabilità dei dati dagli stessi risultanti trovi ostacolo nel divieto di doppia presunzione, attenendo quest'ultimo alla correlazione tra una presunzione semplice ed un'altra presunzione semplice, e non già da rapporto con una presunzione legale, quale è quella che ricorre nella fattispecie in esame. Inoltre va osservato che in sede di rettifica e di accertamento d'ufficio delle imposte sui redditi con metodo induttivo e sintetico ex art. 37 d.P.R. n. 600 del 1973, le indagini bancarie estese ai congiunti del contribuente persona fisica ovvero a quelli degli amministratori della società contribuente devono ritenersi legittime, essendo il rapporto familiare sufficiente a giustificare, salva prova contraria, la riferibilità al contribuente accertato delle operazioni riscontrate sui conti correnti bancari degli indicati soggetti. Detto principio deve, peraltro, estendersi all'accertamento d'Ufficio, ex art. 41 del d.P.R. citato, in radicale assenza di dichiarazione, posto che in tale ipotesi l'Ufficio può avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti della gravità, previsione e concordanza”
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