Data: 02/02/2009 09:00:00 - Autore: Notiziario
La Corte Costituzionale con provvedimento del 16 gennaio scorso (4/2009) ha dichiarato la la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 201, comma 1, del codice della strada, che il Giudice di pace di Cittadella aveva sollevato con riferimento agli art. 24 e 111 della Costituzione nel corso di un procedimento di opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada. Secondo il giudice di Pace la norma (che dispone in merito alla notifica delle violazioni) sarebbe illegittima nella parte in cui dispone che l'autorità amministrativa può, anziché deve, notificare il verbale di contestazione della violazione a tutti i soggetti interessati. Il giudice di Pace nell'ordinanza di rimessione scrive che la giurisprudenza individua nel solo destinatario del verbale il soggetto legittimato a proporre ricorso, non attribuendo tale facoltà a chi, pur autore della violazione, non abbia ricevuto la notifica dell'atto. Il rimettente afferma in sostanza di non condividere il principio per cui l'effettivo trasgressore potrebbe contestare, nei confronti del proprietario che lo convenga in via di regresso, la sussistenza della violazione: difatti, "le ragioni dell'uno [...] non sempre possono coincidere con quelle dell'altro. In buona sostanza sia l'effettivo trasgressore che il soggetto obbligato in solido hanno diritto di essere portati a conoscenza del provvedimento sanzionatorio qualora la P.A. sia stata in grado di procedere alla loro identificazione onde consentire ad entrambi l'esercizio del diritto di difesa". L'Avvocatura generale nel giudizio ha fatto rilevare che "il diritto di difesa del soggetto autore della violazione, successivamente identificato, al quale non sia stato notificato il verbale, sarebbe pienamente garantito" ed assicurato "nei rapporti interni, nel caso in cui il proprietario del veicolo o un altro dei coobbligati solidali previsti dall'art. 196 del codice della strada eserciti l'azione di regresso nei confronti dell'effettivo trasgressore per ottenere la ripetizione di quanto pagato, in virtù del vincolo di solidarietà espressamente sancito da tale disposizione". Del resto, spiega ancora l'Avvocatura ai sensi dell'art. 204 del codice della strada, "il soggetto che venga identificato, non immediatamente, quale responsabile della violazione può sempre proporre, dinanzi al giudice di pace, ricorso avverso il verbale di contestazione anche se al solo scopo di escludere che tale atto possa fungere da titolo per la decurtazione del punteggio dalla patente di guida ovvero per un'eventuale azione di regresso esperibile da parte di chi abbia pagato la somma dovuta quale sanzione pecuniaria". Nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale i Giudici della Corte rilevano che il rimettente non ha dato spiegazioni su quale potrebbe essere l'effetto della dichiarazione di illegittimità della norma nel giudizio trattato e non motiva né spiega quale sarebbe il contrasto tra la disposizione censurata e le norme costituzionali indicate.
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