Data: 04/02/2009 09:34:00 - Autore: Roberto Cataldi
La Corte di cassazione interviene ancora una volta a tutela nella privacy dei pazienti e sancisce il divieto di sottoporre al test AIDS chi non abbia prestato il suo specifico consenso. � necessario, spiega la Corte (sentenza 2468/2009), rispettare la privacy di chi � affetto da questa malattia giacch� diversamente si dovr� risarcire il danno subito. La terza sezione della Corte ha cos� accolto il ricorso di un omosessuale che, ricoverato per un forte attacco febbrile con diagnosi di leucopenia, era stato sottoposto al test anti-Hiv senza il suo preventivo consenso. La vicenda peraltro "era stata custodita senza alcuna riservatezza cos� che le notizie relative alla salute di [...] e alla sua omosessualit� si erano diffuse all'interno e all'esterno dell'ospedale". A seguito di tale diffusione di notizie l'uomo era stato costretto a chiudere la sua attivit� di commerciante ed il caso finiva in tribunale con una richiesta di risarcimento di � 500.000. La Corte di Appello di Perugia nella sua sentenza aveva affermato che i medici non avrebbero violato la privacy del paziente ma ha agito nel suo esclusivo interesse. La Cassazione per� ribaltando il verdetto ha accolto il ricorso del commerciante affermando che nel caso in esame vi � stata una doppia lesione nella privacy sia perch� "� stata indicata in piena evidenza nella cartella clinica la sua omosessualit� e la cartella non � stata custodita con la diligenza necessaria ad evitare che di essa potessero prendere visione anche persone estranee al personale sanitario, sia perch� il test anti-Hiv gli � stato fatto senza chiedere il preventivo consenso". Nell'impianto motivazionale la Corte richiama la legge 135 del '90 e ricorda che "nessuno pu� essere sottoposto al test anti-Hiv, se non per motivi di necessita' clinica". Peraltro, anche nei nei casi di necessit� "il paziente deve essere informato del trattamento a cui lo si vuole sottoporre e ha il diritto di dare o di negare il suo consenso, in tutti i casi in cui sia in grado di decidere liberamente e consapevolmente". In sostanza non si pu� prescindere dal consenso informato se non �nei casi di obiettiva e indifferibile urgenza del trattamento sanitario, o per specifiche esigenze di interesse pubblico (rischi di contagio per terzi), circostanze che il giudice deve indicare". Ora il caso dovr� essere riesaminato dalla Corte di Appello di Roma A questo punto sar� compito della Corte d'Appello di Roma a riesaminare la vicenda sulla base delle indicazioni della Suprema Corte e decidere anche in merito al risarcimento del danno.

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