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Data: 05/02/2009 08:27:00 - Autore: Cristina Matricardi Gli Ermellini hanno infatti evidenziato che “in tema di imposta di registro e di relativi benefici per l'acquisto della ‘prima casa', il requisito della residenza va riferito alla famiglia, per cui, ove l'immobile acquistato sia adibito a residenza della famiglia, non rileva la diversa residenza del coniuge di chi ha acquistato in regime di comunione” e che “i coniugi non sono tenuti ad una comune residenza anagrafica, ma reciprocamente alla coabitazione, quindi una interpretazione della legge tributaria […] conforme ai principi del diritto di famiglia porta a considerare la coabitazione con il coniuge come elemento adeguato a soddisfare il requisito della residenza ai fini tributari”. |
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