Data: 13/02/2009 08:47:00 - Autore: Cristina Matricardi
Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (Sent. n. 287072009), azzerando il contenzioso sull'autotulela, hanno stabilito che d'ora in avanti i contribuenti non potranno pi� impugnare il rifiuto del fisco di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo gi� diventato definitivo. Gli Ermellini hanno infatti precisato che �come gi� stabilito da queste Sezioni Unite nella causa [�] �avverso l'atto con il quale l'Amministrazione manifesta il rifiuto di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo � non � sicuramente esperibile una autotutela giurisdizionale, sia per la discrezionalit� propria, in questo caso, dell'attivit� di autotutela, sia perch�, diversamente opinando, si darebbe inammissibilmente ingresso ad una controversia sulla legittimit� di un atto impositivo ormai definitivo'�.
La Corte ha poi evidenziato che per �giurisprudenza ormai consolidata di queste Sezioni Unite, le cause aventi ad oggetto il rifiuto espresso o tacito di procedere ad autotutela debbono essere proposte davanti alle Commissioni Tributarie, in quanto a seguito della riforma operata dall'art. 12 della legge n. 448/2001, la giurisprudenza di queste ultime ha acquisito carattere generale, nel senso che dipende dalla materia, per cui sussiste ogni qual volta si discuta di uno specifico rapporto tributario�.
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