Data: 17/02/2009 09:00:00 - Autore: Cristina Matricardi
La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 6080/2009) ha stabilito che commette il reato di appropriazione indebita il liquidatore di una societ� che si autopaga il compenso, determinandone l'ammontare e senza aspettare l'autorizzazione formale dell'assemblea. La Corte ha quindi precisato che �in virt� di insegnamento giurisprudenziale antico e costante di lunghissimo tempo - dal quale non vi � motivo alcuno di discostarsene � il soggetto attivo del reato p. e p. ex art. 646 c.p. non pu� ritenere scriminata la condotta contestatagli (n� invocare un asserito carattere non ingiusto del profitto) eccependo un credito che non sia certo, liquido ed esigibile; infatti resta ingiusto il profitto che l'agente intenda realizzare in virt� di una pretesa che avrebbe dovuto far valere, proprio perch� non compiutamente definita nelle specifiche necessarie connotazioni certezza, liquidit� ed esigibilit�, soltanto con i mezzi leciti e legali postigli a disposizione dall'ordinamento giuridico. In altre parole il tal caso il profitto � pur sempre ingiusto perch� l'azione risulta posta in essere per conseguire quello che non � dovuto o non � ancora dovuto�
. La Corte infine precisa che �ci� detto, il tenore del ricorso � del tutto inidoneo ad inficiare il passaggio decisivo ed ineludibile della motivazione dell'impugnata sentenza, laddove si afferma la mancanza di certezza, liquidit� ed esigibilit� del credito vantato dall'imputato a titolo di compenso per la sua attivit� di liquidatore della [�] in particolare perch� � sempre secondo la precisa affermazione a riguardo della Corte territoriale- al liquidatore non � dato poter quantificare da s� il proprio compenso.
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