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Data: 23/02/2009 09:00:00 - Autore: Cristina Matricardi La Corte ha quindi evidenziato che “ha dunque errato, violando la regula iuris del diritto al risarcimento del danno morale, iure proprio, che spetta ai genitori della vittima primari, la Corte […], che delibera nell'aprile 2004, contestando l'indirizzo evolutivo della Corte di legittimità, già convalidato dalla Corte Costituzionale, per attestarsi su una interpretazione restrittiva e incostituzionale, con una pronuncia incoerente e meritevole di annullamento”. Gli Ermellini hanno quindi concluso che la Corte di Milano è vincolata, in sede di rinvio, al rispetto del seguente principio di diritto “nella fattispecie di illecito sanitario (per responsabilità aquiliana o contrattuale, nel rispetto del principio del devolutum) da cui derivi una lesione gravissima alla salute del neonato, il danno morale richiesto iure proprio dai genitori deve essere comunque risarcito […] come danno non patrimoniale, nell'ampia accezione ricostruita dalle SU come principio informatore della materia […]. Il risarcimento deve avvenire secondo equità circostanziata (art. 2056 c.c.), tenendosi conto […] che anche per il danno non patrimoniale il risarcimento deve essere integrale, e tanto più elevato quanto maggiore è la lesione che determina la doverosità dell'assistenza familiare ed un sacrificio totale ed amorevole verso il macroleso”. |
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