|
Data: 03/03/2009 09:00:00 - Autore: Cristina Matricardi Aggiunge poi la Corte che “né a diversa conclusione sul punto può indurre il rilievo che l'accertamento di cui al quarto comma, ‘con strumenti e procedure determinati dal regolamento', avvenga ‘sul posto, cioè sulla strada', come, nella specie, riporta il provvedimento impugnato: l'accompagnamento ‘presso il più vicino ufficio o comando' (indicato nello stesso quarto comma) non ha connotazioni di necessità ed indispensabilità, come è dimostrato dalla espressione ‘anche' ivi contenuta, sicché, in definitiva nulla osta a che anche l'accertamento con ‘strumenti e procedure determinati dal regolamento' possa avvenire ‘sul posto, cioè sulla strada', ed anche senza procedere ad accertamenti preliminari ‘qualitativi (non quantitativi) non invasivi”. Infine la Corte ha ribadito che “l'accertamento mediante l'apparecchio etilometro è espressamente previsto e disciplinato dall'art. 379 del Regolamento del Codice della Strada di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495: tale accertamento, quindi, rifluisce nella previsione del quarto comma della norma incriminatrice, richiamato dal sesto comma a comprova dello stato di ebbrezza”. |
|