Data: 11/02/2003 - Autore: www.filodiritto.com
In relazione alla fattispecie della promessa del fatto del tezo, la Cassazione ha stabilito che con essa il promittente assume una prima obbligazione di "facere", consistente nell'adoperarsi affinch� il terzo tenga il comportamento promesso, onde soddisfare l'interesse del promissario, ed una seconda obbligazione di "dare", cio� di corrispondere l'indennizzo nel caso in cui, nonostante si sia adoperato, il terzo si rifiuti di impegnarsi. Ne consegue che, qualora il promittente abbia adempiuto a tale obbligazione di "facere" e, ciononostante, il promissario non ottenga il risultato sperato a causa del rifiuto del terzo, il promissario resta garantito dall'obbligo del promittente di corrispondergli l'indennizzo (Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 24 gennaio 2003, n.1137).
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