Data: 09/03/2009 09:00:00 - Autore: Cristina Matricardi
La Prima Sezione della Corte di Cassazione (Sent. n. 4816/2009) ha stabilito che solo la casa nella quale la famiglia ha vissuto pu� essere assegnata al coniuge affidatario dei figli minori. I Giudici del Palazzaccio hanno infatti precisato che �l'assegnazione della casa familiare prevista dall'art. 155, quarto comma, cod. civ., rispondendo all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui s'esprime e s'articola la vita familiare, � consentita unicamente con riguardo a quell'immobile che abbia costituito il centro d'aggregazione della famiglia durante la convivenza, con esclusione d'ogni altro immobile di cui i coniugi avessero la disponibilit�. Di conseguenza, la decisione del giudice di merito, di respingere la domanda d'assegnazione della casa formulata dal coniuge affidatario della prole, � adeguatamente motivata con l'accertamento che l'immobile in questione non � mai stato adibito a casa familiare.
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