Data: 16/03/2009 09:00:00 - Autore: Cristina Matricardi
La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 23345/2008) ha stabilito che �in tema di condominio di edificio, in caso di alienazione di un piano o di porzione di un piano, dal momento in cui il trasferimento venga reso noto al condominio, lo status di condomino appartiene all'acquirente, e pertanto soltanto quest'ultimo � legittimato a partecipare alle assemblee e ad impugnarne le deliberazioni, mentre il venditore, che non � pi� legittimato a partecipare direttamente alle assemblee condominiali, pu� far valere le sue ragioni connesse al pagamento dei contributi (relativi all'anno in corso e a quello precedente, ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ.) attraverso l'acquirente che gli � subentrato, e per il quale, anche in relazione al vincolo di solidariet�, si configura una gestione di affari non rappresentativa che importa obbligazioni analoghe a quelle derivanti da un mandato, e fra queste quella di partecipare alle assemblee condominiali e far valere in merito anche le ragioni del suo dante causa (Cass. n. 9/1990)�.
La Corte ha poi aggiunto che �ne consegue che se il condomino alienante non � legittimato a partecipare alle assemblee e ad impugnare le delibere condominiali, nei suoi confronti non pu� essere chiesto ed emesso il decreto ingiuntivo per la riscossione dei contributi, atteso che soltanto nei confronti di colui che rivesta la qualit� di condomino pu� trovare applicazione l'art. 63 primo comma (�per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea l'amministratore pu� ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione�).�
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