Data: 29/03/2009 09:00:00 - Autore: Luisa Foti
Con la sentenza n.6200 del 13 marzo 2009, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha enunciato due principi di diritto. Il primo è che il coniuge a cui spettano gli alimenti, anche se usa l'abitazione fornitagli dai genitori, non perde il dirito al mantenimento. Il secondo è che nonostante il minore rifiuti di vedere una madre anoresica, questo non fa perdere alla donna, ancorchè abbia difficoltà a rapportarsi a terzi, il diritto di vedere suo figlio. L'appellante lamentava, come primo motivo, che la Corte d'Appello avesse riconosciuto “il diritto all'assegno di mantenimento, senza considerare adeguatamente, ritenendo la circostanza irrilevante, che la situazione economica del coniuge richiedente deve essere apprezzata anche alla luce di quanto riceva dalla famiglia di origine che nella specie aveva provveduto ad acquistare una casa e concederla in uso alla figlia e senza tener conto che egli, quale coniuge affidatario, deve provvedere da solo alle esigenze dei due figli” come si legge nei motivi che hanno indotto il marito a proporre ricorso in Cassazione. La Corte, però, ha ritenuto infondata questa motivazione perché, in merito alla utilizzazione da parte della moglie della casa messale a disposizione da parte dei genitori, “la circostanza è irrilevante in quanto il coniuge, tenuto alla prestazione non può ritenersi esonerato nei confronti dell'altro coniuge qualora questi riceva delle forme di aiuto dalla famiglia di origine, specie allorché tale aiuto si sia reso necessario proprio in considerazione della modesta entità del contributo al mantenimento (giurisprudenza costante). Con il secondo motivo, invece l'appellante, lamentava il fatto che la Corte d'Appello aveva riconosciuto il diritto di visita alla madre nonostante il figlio non volesse avere rapporti con lei e nonostante la personalità psicotica della moglie. La Corte, pur prendendo atto della patologia di cui è affetta la moglie e delle difficoltà nel rapportarsi con i terzi, ha ritenuto, rigettando il ricorso del marito. “di non recidere il già tenue legame tra il minore e la madre limitando gli incontri, peraltro in un ambiente protetto qual è l'abitazione dei nonni materni”.
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