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Data: 27/03/2009 10:41:00 - Autore: Roberto Cataldi Non è certo questa la stagione giusta per parlare di gavettoni, ma la Corte di Cassazione si è dovuta pronunciare in merito in relazione al caso di un automobilista che aveva visto andare in frantumi il parabrezza della sua autovettura dopo il lancio di palloncini pieni d'acqua. La Corte ha chiarito che il lancio dei gavettoni costituisce reato e si rischia pertanto una multa per danneggiamento. Secondo la Corte il dolo sussiste anche se nell'intenzione di chi lancia palloncini d'acqua non c'è la volontà di causare danni. Anche se Piazza Cavour ha dovuto dichiarare l'intervenuta prescrizione del reato punito dall'articolo 635 del codice penale, è stata confermata la condanna al risarcimento dei danni in favore dell'automobilista. Secondo gli ermellini "sussiste l'elemento intenzionale del reato di danneggiamento, nella forma del dolo eventuale, nell'ipotesi in cui gli agenti, mediante il lancio di palloncini pieni d'acqua, provochino la rottura" di un oggetto "in transito nel raggio d'azione del lancio, configurandosi tale forma di dolo anche quando l'agente si sia rappresentato come probabile o possibile anche un evento diverso da quello voluto e, cio', nonostante abbia agito ugualmente accettando il rischio del suo verificarsi". Il lancio dei rettori dunque è costato caro quattro giovani che dai giudici di merito avevano rimediato addirittura una condanna a sei mesi di carcere con l'aggiunta del risarcimento del danno. I ragazzi, assolti in primo grado, erano stati condannati dalla Corte d'Appello e si erano quindi rivolti alla Cassazione che, con sentenza n.12401/2009 ha dovuto ammettere che "appare censurabile la scelta della Corte d'appello di infliggere la pena della reclusione", soprattutto perche' in assenza di aggravanti si deve applicare la pena "maggiormente favorevole", e dunque la pena pecuniaria. Visto pero' che la pena prevista dall'art. 635 c.p. si prescrive in cinque anni, i ragazzi si sono salvati anche dalla multa. Non però dal pagamento del risarcimento dei danni al malcapitato automobilista. |
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