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Data: 03/04/2009 09:00:00 - Autore: Cristina Matricardi La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 7715/2009) ha stabilito che è valida la decurtazione dei punti della patente anche se nel verbale, a riguardo, non è detto nulla. La Corte ha quindi precisato che, in questi casi, è sufficiente una seconda ristampa della sanzione aggiornata con la decurtazione dei punti. La Corte ha quindi evidenziato che “per quanto attiene alla decurtazione del punteggio dalla patente, che, ai sensi dell'art. 126 bis C.d.S., comma 2, viene applicata dall'autorità centrale preposta all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida all'esito della segnalazione conseguente alla definizione della contestazione relativa all'infrazione che la comporta e sulla base della tabella allegata all'articolo medesimo. Occorre osservare, altresì, che, in adeguamento ai dettami della sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 12 gennaio 2005, dichiarativa dell'illegittimità della citata disposizione del codice della strada nella parte in cui imponeva, in caso di mancata identificazione del materiale trasgressore, la segnalazione a carico del proprietario del veicolo che non avesse comunicato in termini i dati dell'effettivo conducente, è intervenuta la nuova normativa di cui della L. 24 novembre 2006, n. 286, artt. 164 e 165, di conversione del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 44. Sicchè il verbale, contenendo non un provvedimento irrogativo della sanzione ma solo un preavviso di quella specifica conseguenza della futura ed eventuale definitività dell'accertamento, non è sotto tale profilo impugnabile per difetto dell'oggetto e, quand'anche, a seguito della reiezione in toto dell'opposizione avverso il verbale in questione e nonostante l'intervenuta sentenza della Corte Costituzionale, fosse stata nella specie inoltrata la segnalazione de qua a carico dell'apparente contravventore, questi può giovarsi del previsto ed appropriato rimedio in via amministrativa della riattribuzione automatica del punteggio da parte dell'ufficio competente in ottemperanza al surrichiamato dettato normativo”. |
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