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Data: 06/04/2009 10:10:00 - Autore: Luisa Foti Con la sentenza n. 7666 del 30 marzo 2009, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha definito una controversa questione: ora anche le aziende potranno essere destinatarie dei verbali per infrazioni al Codice della strada. Secondo quanto si apprende dalla vicenda, il ministero delle Infrastrutture e la Capitaneria di Porto di Milazzo, avevano proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza del giudice di Pace che aveva rilevato la nullità dell'ordinanza derivata “dall'aver ingiunto il pagamento alla società e non alla stessa persona del suo legale rappresentante violando così il principio che consente l'irrogazione di sanzioni amministrative solo ad una persona fisica, che in questo caso doveva essere individuata nella persona del legale rappresentante”. Secondo il giudizio della Corte, che ha cassato la sentenza decidendo nel merito la questione, “nel sistema sanzionatorio delineato dalla legge 24 novembre 1981, n.689, l'art.6 sancisce il principio della responsabilità solidale della persona giuridica nell'ipotesi in cui l'illecito amministrativo sia stato commesso dal suo rappresentante o da un suo dipendente; tale responsabilità è di carattere sussidiario e deve ritenersi sussistente ogni qual volta sua stato commesso un illecito amministrativo da persona ricollegabile all'ente per aver agito nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze, a prescindere dall'identificazione dell'autore materiale dell'illecito, trattandosi di requisito che, di per se solo, non costituisce condizione di legittimità dell'ordinanza-ingiunzione, a meno che detta mancanza di identificazione non possa tradursi in un difetto di prova di responsabilità, o perché possa dubitarsi della sussistenza dell'illecito, o perché sia posto in discussione il nesso soggettivo tra la commissione del fatto (…) e le funzioni o incombenze esercitata dal trasgressore. Rimaste incontestate tali evenienze, che avrebbero potuto legittimare, ove allegate e provate, l'esclusione della responsabilità solidale, il provvedimento risulta esente da censure”. |
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