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Data: 05/04/2009 09:22:00 - Autore: Roberto Cataldi Quando un soggetto è pericoloso, che sia minorenne o meno, va punito con severità. E' questa la linea adottata dalla Corte di Cassazione che sottolineato che la "pericolosita'" e' una "qualita', un modo di essere del soggetto anche minorenne" quindi, dice la Corte, lanciando un appello ai giudici, ci vuole tollerenza zero nei confronti di chi non ha compiuto la maggiore eta' e dimostra, col proprio operato, di essere caratterizzato da "pericolosita' sociale". La Sesta sezione penale della Corte ha così respinto il ricorso di un 16enne sorpreso con 510 grammi di cocaina, che chiedeva il beneficio della sospensione condizionale della pena data la minore eta'. Secondo gli Ermellini, che hanno respinto il ricorso, quando "il giovanissimo accusato" ha avuto un "ruolo ed uno spessore criminale idoneo a fondare la negativita' della prognosi" e' giusto applicare la linea dura. Già in precedenza i giudici di merito avevano negato al ragazzo il beneficio della sospensione condizionale. Inutile il ricorso in Cassazione. La Corte (sentenza 14380/2009) ha evidenziato che "la pericolosita' e' una qualita' anche minorenne da cui si deduce la probabilita' che egli commetta nuovi reati". Per questo "il giudizio prognostico favorevole, indispensabile per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena viene correttamente escluso" come nel caso in questione "dall'accertata pericolosita' sociale, anche se generica e non confluita in provvedimenti di intervento". Nella parte motiva della Sentenza la Corte aggiunge che solo laddove "sia esclusa la generica pericolosita' sociale del minorenne e' possibile passare all'ulteriore fase di opzione nella risposta giudiziaria in termini di sospensione condizionale della pena, oppure di concessione del piu' ampio beneficio del perdono giudiziale". Questa soluzione, secondo la Corte, non si puo' applicare al caso in questione dove "un ragazzo poco piu' che sedicenne" e' stato sorpreso con la cocaina e in cui è risultato chiaro "il ruolo e lo spessore criminale idoneo a fondare la negativita' della prognosi". |
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