Data: 20/04/2009 09:00:00 - Autore: Cristina Matricardi
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 16044/2009) ha stabilito che l'automobilista stressato non � legittimato a perdere le staffe con i vigili. Gli Ermellini hanno infatti evidenziato che �il delitto di resistenza a pubblico ufficiale assorbe soltanto quel minimo di violenza che si concreta nelle percosse, non gi� quegli atti che, esorbitando da tali limiti, siano causa di lesioni personali. Nella specie, la reazione posta in essere dall'imputato, cagionando lesioni alle persone offese, ha �esorbitato' dai limiti sopra indicati, per cui non vi sono ragioni per escludere il concorso del delitto di lesioni personali con quello di resistenza a pubblico ufficiale�.
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