Data: 23/04/2009 09:00:00 - Autore: Cristina Matricardi
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 16725/2009) ha stabilito che, in caso di imprenditori coindagati, la confisca si estende anche al conto dell'altro imprenditore. Gli Ermellini, nel caso di specie, hanno infatti osservato che �a prescindere dal pur apprezzabile sforzo difensivo nell'interesse del (�) in ordine alla sequestrabilit� per equivalente nell'ipotesi di obbligazione solidale rispetto al terzo danneggiato e/o offeso per effetto di un reato in concorso necessario di persone, va escluso che il richiamo alla posizione del coindagato (�) possa giovare alla posizione del ricorrente (�) nei termini di lamentata �duplicazione' dell'oggetto del sequestro preventivo in punto �prezzo' e �profitto' del reato ex art. 322 ter c.p. con riferimento ai termini di cui all'art. 240 cpc. cp. Infatti, come opportunamente ha richiamato il giudice di rinvio, la cui decisione � oggetto di ricorso in questa sede, la Corte di legittimit� non ha mancato di esplicitamente asserire che: 1) non si riteneva di prendere posizione in merito al punto attinente la configurabilit� di una �responsabilit� per l'intero' in capo a ciascuno dei singoli concorrenti nel reato (questione controversa anche nella presente vicenda processuale); 2) nei confronti (�) il sequestro era stato disposto a carico della somma trovata sul conto corrente che a lui faceva capo, quale supposto �prezzo' del reato di corruzione ipotizzato (capo A), come tale confiscabile obbligatoriamente ex art. 240 cp.; 3) il prezzo o profitto del reato, considerato il carattere sanzionatorio della confisca, non � suscettibile di essere sostituito dal tantundem offerto da un soggetto terzo o da un soggetto coobbligato (come, nella specie) posto che l'indicato carattere sanzionatorio della confisca impedisce che il supposto autore del reato possa in alcun modo �avvantaggiarsi' o, comunque, beneficiare del �petitum sceleris', approfittando del fatto che altri abbia offerto una somma equivalete (nella specie, versamento della somma su c7C vincolato a favore dell'Erario da parte del coimputato nell'interesse anche delle societ� a costui facenti capo); 4) la posizione del (�) non �, quindi, contemplata quale beneficiario della garanzia offerta dalle societ� e (�), con la conseguente impossibilit� che il sequestro diretto nei confronti del conto corrente che allo stesso faceva capo possa essere �sostituito' con il sequestro per equivalente disposto a carico delle societ� e (�)�.
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