Data: 28/04/2009 09:00:00 - Autore: Cristina Matricardi
Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (Sent. n. 9004/2009) hanno stabilito che �nell'ipotesi in cui il ricorrente per cassazione non alleghi che la sentenza impugnata gli � stata notificata, la Corte di cassazione deve ritenere che il ricorrente abbia esercitato il diritto di impugnazione entro il cd. Termine lungo e procedere all'accertamento della sua osservanza. Tuttavia, qualora o per eccezione del contro ricorrente o per le emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio emerga che la sentenza impugnata era stata notificata ai fini del decorso del termine di impugnazione, la Corte, indipendentemente dal riscontro della tempestivit� o meno del rispetto del termine breve, deve rilevare che la parte ricorrente non ha ottemperato all'onere del deposito della copia notificata della sentenza impugnata entro il termine di cui al primo comma dell'art. 369 c.p.c. e di dichiarare improcedibile il ricorso, atteso che il riscontro della improcedibilit� del ricorso per cassazione precede quello dell'eventuale sua inammissibilit�; la previsione � di cui al secondo comma, n. 2, dell'art. 369 c.p.c. � dell'onere di deposito a pena di improcedibilit�, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, � funzionale al riscontro, da parte della Corte di Cassazione � a tutela dell'esigenza pubblicitaria (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale � della tempestivit� dell'esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, � esercitabile soltanto con l'osservanza del cosiddetto termine breve. Nell'ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli � stata notificata, limintandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev'essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilit� soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto del secondo comma dell'art. 372 c.p.c., applicabile estensivamente, purch� entro il termine, di cui al primo comma dell'art. 369 c.p.c., e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell'eventuale non contestazione dell'osservanza del temine breve da parte del contro ricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d'ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestivit� dell'impugnazione. In tema di ricorso per regolamento di competenza, l'obbligo del deposito, da parte del ricorrente, unitamente alla copia autentica della sentenza impugnata, del biglietto di cancelleria da cui desumere la tempestivit� della proposizione dell'istanza di regolamento (obbligo fissato, a pena di improcedibilit�, dal combinato disposto dell'art. 47 c.p.c. e del secondo comma dell'art. 369 c.p.c.) pu� essere soddisfatto o mediante il deposito del predetto documento contestualmente a quello del ricorso per cassazione (come previsto, per l'appunto, dal citato secondo comma dell'art. 369) oppure attraverso le modalit� previste dal secondo comma dell'art. 372 c.p.c. (deposito e notifica mediante elenco alle altre parti), purch� nel termine stabilito dal primo comma dell'art. 369 c.p.c.�.
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