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Data: 05/05/2009 09:00:00 - Autore: Cristina Matricardi Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (Sent. n. 9668/2009) hanno stabilito che dinanzi a un rifiuto del fisco di rimborsare l'IVA, il contribuente deve proporre impugnazione davanti alla commissione tributaria. La Corte ha infatti evidenziato che “nel vigore del d.P.R. n. 635 del 1972, queste Sezioni Unite hanno affermato che la domanda diretta a conseguire la restituzione di somme versate a titolo di IVA, una volta che l'amministrazione abbia esplicitamente o implicitamente rifiutato il rimborso, rientra nella giurisdizione delle Commissioni tributarie, anche quando sia proposta, anziché dal contribuente, dal terzo resosi cessionario del relativo credito. Il medesimo principio è stato ribadito anche nel vigore del d.lgs. n. 546 del 1992, in base al combinato disposto degli artt. 2 e 19 (SS.UU., ord. 23835/07). Secondo la giurisprudenza di queste Sezioni Unite, i presupposti di applicabilità della riserva alla giurisdizione tributaria riguardo alle controversie in tema di rimborso sono esclusi solo nel caso in cui ‘l'Amministrazione finanziaria abbia formalmente riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso delle imposte e la quantificazione della somma dovuta, si che non residuino questioni circa l'esistenza dell'obbligazione tributaria, il quantum del rimborso o la procedura con la quale lo stesso deve essere effettuato' (…). Nello stesso senso è l'ordinanza n. 14331/2005, secondo cui l'unica eccezione alla giurisdizione delle Commissioni tributarie è rappresentata dall'ipotesi in cui ‘l'ente impositore abbia riconosciuto formalmente il diritto del contribuente al rimborso, si che la controversia non riguarda la risoluzione di una questione tributaria, la un mero indebito oggettivo di diritto comune'. La individuazione del soggetto legittimato a chiedere il rimborso, al contrario, non è questione estranea al rapporto tributario, attenendo al profilo soggettivo della vicenda di rimborso del tributo, cosicché – in difetto del formale riconoscimento, da parte dell'amministrazione, del diritto del cessionario al rimborso – la controversia introdotta dal terzo che assuma di essere cessionario del relativo credito è comunque rimessa alla giurisdizione delle Commissioni tributarie, anche se tale pretesa sia – in concreto – contrastata dall'Amministrazione solo per ragioni relative alla validità della cessione, il che, d'altro canto, può essere verificato solo dopo l'instaurazione del giudizio dianzi al giudice competente”. |
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