Data: 07/05/2009 09:00:00 - Autore: Cristina Matricardi
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 9628/2009) ha stabilito che il grave disturbo psichico non fa scattare l'interdizione. Gli Ermellini hanno quindi affermato il seguente principio di diritto �nel giudizio di interdizione il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni a mente dell'art. 418 c.c. per applicare l'amministrazione di sostegno, rimettendo gli atti al giudice tutelare, deve considerare che rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non gi� al diverso, e meno intenso, grado di infermit� o di impossibilit� di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneit� di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilit� ed alla maggiore agilit� della relativa procedura applicativa, ben potendo il giudice tutelare graduare i limiti alla sfera negoziale del beneficiario dell'amministrazione di sostengo a mente dell'art. 405, co. 5, nn. 3 e 4 c.c. in modo da evitare che questi possa essere esposto al rischio di compiere un'attivit� negoziale per s� pregiudizievole�.
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