Data: 14/09/2022 05:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Disabilitazione account Facebook: cause

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Tutti i social network hanno regole precise di accesso e di conservazione dell'account. Sappiamo molto bene infatti che anche on-line esistono delle regole di condotta che non si dovrebbero mai violare. Facebook è molto attento a questo aspetto, tanto che in certi casi, se si esagera, provvede in autonomia a disabilitare l'account.
Le ragioni principali della disabilitazione di un account Facebook, vengono spiegate nelle pagine dedicate del Centro Assistenza. Facciamo alcuni esempi di quelle che possono essere le cause che portano alla disabilitazione non richiesta dell'account Facebook:
  • pubblicazione di contenuti che contrastano con le condizioni dell'accordo di Facebook;
  • utilizzo di un nome falso;
  • furto dell'identità altrui (reato sul quale si è pronunciata in diverse occasioni anche la Corte di Cassazione);
  • azioni ripetute non ammesse su Facebook perché contrarie agli Standard della comunità;
  • contatti finalizzati a molestare, a farsi pubblicità o a promuoversi con altre persone;
  • altre condotte non consentite.

Account disabilitato: cosa fare?

Il primo passo da fare in caso di disabilitazione dell'account è quello di seguire la procedura consigliata dal social nella pagina dedicata del Centro di Assistenza, inviando il modulo reperibile alla seguente pagina, se si ritiene he il proprio account sia stato disabilitato per un errore e prima della disabilitazione Facebook non ha fornito le informazioni necessarie a comprendere ragioni della disabilitazione.
In genere il centro assistenza non fa attendere molto per una risposta, nel giro di 24-48 ore si è in grado infatti di conoscere i motivi della decisione.

Risarcimento danni per l'account disabilitato

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Dall'ordinanza del 10 marzo del 2021 del Tribunale di Bologna (sotto allegata), emessa a seguito di un ricorso 702 c.p.c., si apprende inoltre che è possibile chiedere il risarcimento del danno in caso di disabilitazione dell'account Facebook, per le ragioni illustrate nella motivazione del provvedimento:
  • tra le parti si instaura un rapporto negoziale oneroso "posto che il contratto e? fondato su un evidente sinallagma, per cui alla prestazione del servizio da parte del gestore corrisponde il suo interesse ad utilizzare i contenuti, le reti di relazioni e i dati personali dell’utente, a fini di raccolta pubblicitaria";
  • "la rimozione di contenuti e la sospensione o cancellazione di account e? prevista soltanto per le giuste cause indicate nel regolamento contrattuale, con obbligazione per il gestore di informare l’utente delle ragioni della rimozione. Ne consegue che la rimozione di un profilo personale o di una pagina a esso collegata in carenza di qualsiasi violazione delle regole contrattuali da parte dell’utente, e in carenza di qualsiasi informazione all’utente delle ragioni della rimozione, configura un inadempimento del gestore, inquadrabile ai sensi dell’art. 1218 c.c.";
  • Facebook nel caso di specie è risultata inadempiente e quindi responsabile contrattualmente nei confronti dell'utente perché non ha mai motivato le ragioni del suo recesso. Lo stesso ricorrente ha infatti "manifestato il dubbio che la rimozione fosse da ascrivere ad una valutazione di natura politica o etica rispetto al contenuto di suoi messaggi o post (trattandosi di persona politicamente attiva e evidentemente interessato alla vita militare), ma la resistente non ha dedotto alcuna violazione degli standard contrattuali, non ha allegato affatto la pubblicazione di post offensivi, discriminatori o razzisti, o di notizie false, i quali avrebbero ben potuto motivare, e giustificare senz’altro, la reazione del gestore per violazione degli standard contrattuali, anche con la rimozione dell’account";
  • "L’esclusione dal social network, con la distruzione della rete di relazioni frutto di un lavoro di costruzione durato, in questo caso, dieci anni (anche tale dato non e? stato contestato ex art. 115, primo comma c.p.c.), e? suscettibile dunque di cagionare un danno grave, anche irreparabile, alla vita di relazione, alla possibilita? di continuare a manifestare il proprio pensiero utilizzando la rete di contatti sociali costruita sulla piattaforma e, in ultima analisi, persino alla stessa identita? personale dell’utente, la quale come noto viene oggi costruita e rinforzata anche sulle reti sociali. Tal danno non e? facilmente emendabile creando un nuovo profilo personale e nuove pagine, atteso che resta la perdita della rete di relazioni, la quale viene costruita dagli utenti del social network con una attivita? di lungo periodo e non semplice";
  • "appare equo stimare il danno di natura non patrimoniale in concreto patito dal ricorrente in € 10.000,00 per il profilo personale, che involge piu? direttamente tratti direttamente connessi con diritti personali, ed € 2.000,00 per ognuna delle due pagine che, pur essendo anch’esse espressione della sua vita di relazione, appaiono connesse a interessi di natura piu? squisitamente hobbistica del resistente."

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