Data: 09/05/2009 09:00:00 - Autore: Cristina Matricardi
L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 20/E del 30 aprile scorso, ha chiarito le modalit� applicative della norma contenuta nel Decreto anticrisi che ha previsto, per le imprese con volume d'affari non superiore a 200 mila euro, a partire dal 28 aprile, la facolt� di non anticipare all'erario il versamento dell'IVA ma posticiparlo al momento dell'effettivo incasso, con conseguenti vantaggi sotto il profilo finanziario. La cd. imposta alla cassa � stata adottata al fine di far fronte agli effetti negativi della crisi economica globale che si riversano soprattutto sulle piccole e medie imprese. L'Agenzia ha quindi chiarito che il pagamento differito dell'IVA � calcolato su ogni singola operazione e deve essere esplicitato nella fattura, che dovr� riportare la dicitura �operazione con imposta ad esigibilit� differita'. Il Decreto ministeriale 26 marzo 2009 prevede che possono emettere fatture con Iva differita i soggetti che nell'anno solare precedente abbiano realizzato (o, in caso di inizio di attivit�, prevedano di realizzare nell'anno in corso) un volume d'affari non superiore a 200mila euro. L'efficacia della disciplina in esame � subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006. Tuttavia, a tale riguardo, la Commissione europea ha chiarito che � gi� consentito agli Stati membri di stabilire, per talune categorie di soggetti o di operazioni, che l'imposta diventi esigibile non oltre il momento dell'incasso del prezzo.
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