Data: 11/05/2009 09:00:00 - Autore: Cristina Matricardi
La Sezione Tributaria Civile della Corte di Cassazione (Sent. n.10177/2009) ha stabilito che le notifiche degli accertamenti alle aziende, in caso di chiusura della sede, debbono essere affisse sulla porta di entrata della societ� e comunicate mediante raccomandata. Gli Ermellini hanno precisato che �secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimit�, la notificazione dell'avviso di accertamento tributario deve essere effettuata secondo il rito previsto dall'art. 140 cod. proc. civ. quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario ma non si sia potuto eseguire la consegna perch� questi (o altro possibile consegnatario) non � stato rinvenuto in detto indirizzo, da dove tuttavia non risulta trasferito; mentre deve essere effettuata applicando la disciplina di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. C), - sostituito, per il procedimento tributario, dell'art, 143 cod. proc. civ. � quando il messo notificatore non reperisca il contribuente che, dalle notizie acquisite all'atto della notifica, risulti trasferito in luogo sconosciuto (�). Poich� l'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 non esclude l'applicabilit� dell'art. 140 c.p.c., e non prevede neppure implicitamente una diversa disciplina per le ipotesi contemplate nella suddetta disposizione del codice, deve invero ritenersi, in virt� del generale richiamo alla disciplina stabilita dall'art. 137 e ss. c.p.c., che nel caso di assenza, incapacit� o rifiuto di ricevere la copia da parte delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c., la notifica vada effettuata, a norma del citato art. 140 c.p.c., seguendo esattamente la procedura ivi indicata (deposito di copia, affissione di avviso di deposito e invio raccomandata), mentre solo nella diversa ipotesi in cui il contribuente risulti trasferito in luogo sconosciuto,disciplinata nel codice di rito dall'art. 143 c.p.c. � poich� tale norma � stata espressamente esclusa da quelle applicabili � occorre fare riferimento alla disciplina dettata dal D.P.R. citato, art. 60, lett. e)�.
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