Data: 13/05/2009 09:00:00 - Autore: Cristina Matricardi
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 10219/2009) ha stabilito che comporta la perdita del brevetto il ritardo, da parte dell'azienda, nel pagamento della relativa tassa. Gli Ermellini hanno quindi stabilito che �l'art. 47 del r.d. 1127/39 stabilisce che la tassa annuale deve essere pagata anticipatamente entro il termine corrispondente a quello in cui � stata depositata la domanda e, trascorso detto termine, il pagamento � ammesso nei sei mesi successivi, con l'applicazione di una soprattassa. In caso mancato rispetto di quest'ultimo termine, l'art 55 del regio decreto stabilisce la decadenza dal brevetto�. La Corte ha poi evidenziato che �sotto un profilo generale, va rammentato che l'art. 2729 comma 2 c.c. stabilisce che le presunzioni non si applicano nei casi in cui non pu� aversi prova per testimoni. A sua volta l'articolo 2721 c.c. stabilisce che la prova per testimoni non � ammissibile per i contratti che superano il valore di 2,58 euro, salvo che l'autorit� giudiziaria consenta la prova tenuto conto della qualit� delle parti, della natura del contratto e di ogni circostanza e fatti salvi alcuni casi, previsti dall'art. 2724 c.c., in cui la prova per testimoni � ammessa comunque. Infine, l'articolo 2726 c.c. stabilisce che le norme stabilite per la prova testimoniale dei contratti si applicano anche al pagamento. Ci� sta a significare che il pagamento non pu� essere provato per testimoni, salvo le eccezioni dinanzi indicate, e da ci� consegue ulteriormente che, in virt� delle disposizioni citate, non pu� neppure essere provato per presunzioni. Il principio civilistico test� enunciato non trova un analogo specifico corrispondente nell'ambito delle obbligazioni di diritto pubblico ma, tuttavia esso � ,in genere desumibile, in base a principi contenuti nelle varie normative pubblicistiche�.
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