Data: 15/05/2009 09:00:00 - Autore: Cristina Matricardi
La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 18998/2009) ha stabilito che nelle aziende, ai lavoratori autonomi, spettano le stesse garanzie previste per i dipendenti su informazione, protezioni, controlli e direttive dei superiori. Gli Ermellini, infatti, hanno evidenziato che �in caso di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o inidoneit� delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale esclusiva pu� essere attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondursi anche alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare il rischio di siffatto comportamento�. I Giudici, nel caso di specie hanno quindi aggiunto che �alla stregua di tale principio, la doglianza difensiva in esame non ha ragion d'essere, non potendosi l'eventuale imprudenza, profilabile nella condotta della vittima, considerandosi imprevedibile e tale da interrompere il rapporto di causalit� con l'evento infortunistico, essendo questo nella specie riconducibile, anche e comunque, all'omissione, da parte dell'imputato, della condotta doverosa di impedire, per mezzo di informazione specifica e di predisposizione di apposite misure di protezione, che il (�) alle sue dipendenze operasse sul tetto del capannone, per lavori di pulizia ordinatigli specificamente, in condizioni di pericolo di caduta dall'alto�.
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