Data: 22/05/2009 09:00:00 - Autore: Cristina Matricardi
La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Sent. n. 10955/2009) ha stabilito che � valida la notifica dell'accertamento delle imposte eseguita nelle mani della suocera del contribuente. Nel caso di specie, la Corte ha ribadito il principio per cui �nel caso in cui la notifica dell'avviso di accertamento abbia avuto luogo ai sensi dell'art. 139 c.p.c., l'obbligo, posto a carico del messo finanziario, di ricercare il destinatario presso il luogo indicato come sua residenza o sede del suo ufficio o della sua azienda nell'intestazione del provvedimento fa presumere ragionevolmente che la notifica sia stata effettuata proprio nel predetto luogo, la cui mancata o incompleta indicazione della relata di notifica non ne comporta di per s� la nullit�, potendo quest'ultima derivare soltanto dall'esecuzione della notifica in un luogo diverso da quelli indicati dalla legge, e dalla prova che in proposito sia fornita dall'interessato al fine di superare la predetta presunzione�.
�Nella specie � aggiunge la Corte -, poich� non risulta dagli atti che la persona cui � stato consegnato l'atto sia stata trovata presso la sua abitazione deve presumersi, contrariamente all'assunto del giudice a quo, e fino a prova contraria, nella specie insussistente, che la medesima sia stata rinvenuta presso l'abitazione del notificando, ipotesi certamente verosimile in considerazione dei rapporti familiari e della residenza nello stesso immobile, essendo per contro irrilevante il difetto di convivenza in quanto la notificazione mediante consegna a persona di famiglia non postula necessariamente n� il solo rapporto di parentela � al quale � da ritenersi equiparato quello di affinit� n� l'ulteriore requisito della convivenza � non espressamente menzionato dall'art. 139 c.p.c. -, risultando sufficiente l'esistenza di un vincolo (di parentela o affinit�) tale da giustificare la presunzione che la �persona di famiglia' consegner� l'atto al destinatario (�) e restando in ogni caso a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria , senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo�.
Tutte le notizie