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Data: 22/05/2009 09:00:00 - Autore: Cristina Matricardi �Nella specie � aggiunge la Corte -, poich� non risulta dagli atti che la persona cui � stato consegnato l'atto sia stata trovata presso la sua abitazione deve presumersi, contrariamente all'assunto del giudice a quo, e fino a prova contraria, nella specie insussistente, che la medesima sia stata rinvenuta presso l'abitazione del notificando, ipotesi certamente verosimile in considerazione dei rapporti familiari e della residenza nello stesso immobile, essendo per contro irrilevante il difetto di convivenza in quanto la notificazione mediante consegna a persona di famiglia non postula necessariamente n� il solo rapporto di parentela � al quale � da ritenersi equiparato quello di affinit� n� l'ulteriore requisito della convivenza � non espressamente menzionato dall'art. 139 c.p.c. -, risultando sufficiente l'esistenza di un vincolo (di parentela o affinit�) tale da giustificare la presunzione che la �persona di famiglia' consegner� l'atto al destinatario (�) e restando in ogni caso a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria , senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo�. |
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