Data: 27/05/2009 09:00:00 - Autore: Luisa Foti
Su ricorso proposto da un contribuente contro l'Agenzia delle entrate, con la sentenza n. 11620, depositata il 19 maggio, la Corte di Cassazione (sezione tributaria) ha stabilito che non � valido il ricorso per l'instaurazione del giudizio contro il fisco, consegnato al dipendente dell'Agenzia delle entrate e non notificato: va pertanto dichiarato inammissibile. Ci� anche se vi � stata la costituzione in giudizio dell'Agenzia delle entrate. Ricostruendo la vicenda, i giudici di legittimit�, hanno rilevato che "il ricorso risulta consegnato dal contribuente (e non notificato) al �Front Office� dell'ufficio delle entrate di Aversa. Tale modalit� di introduzione del giudizio non � sicuramente equipollente ad una notificazione (che � atto dell'ufficiale giudiziario), costituente l'unica modalit� di introduzione del giudizio di cassazione, cui � anche a prescindere dal fatto che la consegna ad un dipendente non equivale a consegna a mani proprie � comunque non si applica l'art.17 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass. 3419/05), dettato esclusivamente per il giudizio dinanzi alle commissioni tributarie. Deve dunque ritenersi � conclude la Corte - che la notificazione sia del tutto inesistente, con la conseguenza declaratoria di inammissibilit� del ricorso, a nulla rilevando l'intervenuta costituzione in giudizio dell'agenzia".
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