Data: 02/06/2009 09:00:00 - Autore: Cristina Matricardi
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (sent. n. 11549/2009) ha stabilito che il socio di una cooperativa edilizia � sempre responsabile della maggiore Iva accertata dall'Erario sulla cessione dell'immobile che gli � stato assegnato e che la societ� pu� recuperare dal socio quanto ha versato al Fisco in qualit� di destinataria dell'accertamento. La Corte, nel caso di specie, ha chiarito che �il soggetto che effettua la cessione dei beni (nella specie la cooperativa edilizia) �deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario' (nella specie il socio assegnatario). Per conseguenza, la considerazione dei profili di responsabilit� degli organi amministrativi della societ�, se poteva investire i componenti accessori del debito accertato dall'erario, quali interessi e sanzioni, che devono ritenersi estranei all'area della rivalsa contemplata nel titolo I, delle disposizioni generali (la solidariet� stabilita, a favore della sola amministrazione, dall'art. 60 bis � aggiunto con L. 30 dicembre 2004 n. 311, art. 1, comma 386 al titolo quarto del D.P.R. n. 633 del 1972 dedicato all'accertamento e alla riscossione, circoscritta al caso del mancato versamento dell'imposta, da parte del cedente, relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, � in ogni caso inapplicabile alla fattispecie giudicata, che � anteriore), non aveva relazione con la rivalsa dall'importo dello stesso tributo evaso. Sussiste pertanto la denunciata violazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 art. 18�.
Gli Ermellini hanno quindi pronunciato il seguente principio di diritto �a norma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 18 la cooperativa edilizia cedente, che assegna un appartamento al socio, � tenuta a rivalersi su di lui della maggiore imposta sul valore aggiunto, che per la medesima cessione sia stata accertata dall'erario�.
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