Data: 06/06/2009 09:00:00 - Autore: Luisa Foti
Con la sentenza n. 22700 del 29 maggio 2009, la sesta sezione penale della Corte di cassazione ha stabilito che �tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato sono tenuti ad osservare la legge italiana�, indipendentemente dall'esistenza di diverse tradizioni etico-sociali del paese di provenienza che discriminano la donna e che quindi costituiscono reato. Con queste parole � stato ribadito dalla Corte il principio dell'uguaglianza morale dei coniugi, di dignit� della persona umana e il rispetto della garanzia dei diritti insopprimibili che spettano alla donna. Secondo quanto si apprende dalla vicenda, un cittadino marocchino, tra maggio e settembre del 2002, nella provincia di Lecco, aveva sottoposto a continue violenze la propria moglie ed era stato condannato in primo grado a un anno e otto mesi di reclusione. Avverso tale sentenza, proponeva ricorso in Appello l'imputato che veniva assolto in base all'art.530, co.2. Su ricorso per Cassazione proposto dalla donna, per illogicit� e carenza di motivazione �in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, bench� si fosse dedotto che i coniugi erano portatori di cultura, religione e valori differenti da quelli italiani, tali da influire sotto il profilo sia della gravit� del reato che dell'entit� della pena e, quindi sulla sussistenza delle attenuanti generiche�, gli ermellini hanno affermato che �sia la prima che la seconda sentenza hanno affrontato e disatteso motivatamente l'eccezione fondata sulla diversit� delle tradizioni etico-sociali dei coniugi. Al riguardo � continuano i giudici di legittimit� - dev'essere riaffermato il principio, sancito, nell'art.3 c.p., dell'obbligatoriet� della legge penale, per cui tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato sono tenuti ad osservarla. La rilevanza della disciplina e le ragioni di carattere generale su cui si fonda escludono che possa esservi apportata qualsiasi deroga non espressamente prevista dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale e implicano che le tradizioni etico-sociali di coloro che sono presenti nel territorio dello Stato, di natura essenzialmente consuetudinaria bench� nel complesso di indiscusso valore culturale, possano essere praticate solo fuori dall'ambito di operativit� della norma penale. Il principio assume particolare valore morale e sociale allorch� la tutela penale riguardi materie di rilevanza costituzionale, come la famiglia, che la legge fondamentale dello stato riconosce quale naturale, ordinata sul'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi (art.29 Cost.), uguaglianza che costituisce pertanto un valore garantito, in quanto inserito in un ordinamento incentrato sulla dignit� della persona umana e sul rispetto e la garanzia dei diritti insopprimibili a lei spettanti�.
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