Data: 15/02/2003 - Autore: Marina Demaria
L'assegno di divorzio corrisposto "una tantum" � assoggettabile all'IRPEF. Lo ha affermato la Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 16462/02), ponendosi in contrasto con quanto costantemente ribadito dalle Commissioni Tributarie, le quali ritengono che l'assegno corrisposto "una tantum", al pari di quello periodico, sia deducibile dal reddito complessivo dell'obbligato. I Giudici del Palazzaccio, invece, hanno fatto una netta distinzione tra assegno periodico e assegno "una tantum", precisando che l'importo da corrispondere in forma periodica viene stabilito in base alla situazione esistente al momento della pronuncia, con la conseguente possibilit� di una sua revisione in aumento o in diminuzione, mentre quanto versato una tantum, che non corrisponde necessariamente alla capitalizzazione dell'assegno periodico, viene concordato liberamente dai coniugi nel suo ammontare producendo l'effetto di rendere non pi� rivedibili le condizioni pattuite, le quali restano cos� fissate definitivamente. Di conseguenza, deduce la Suprema Corte, l'attribuzione patrimoniale versata "una tantum" � assoggettata all'IRPEF.
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