Data: 17/06/2009 09:00:00 - Autore: Cristina Matricardi
Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (Sent. n. 11535/2009) ha stabilito che, in caso di richiesta di asilo politico, la valutazione dei presupposti spetta alle commissioni territoriali ad eccezione dell'apprezzamento politico circa le condizioni del paese di provenienza e il Questore pu� solo attuare quanto gi� deciso dalle commissioni. La Corte, nel caso di specie, ha quindi stabilito che �ritiene il Collegio che, pronunziando sul ricorso di (�) debba essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario a pronunziare sulla contestazione del diniego del Questore di (�) di concedere all'istante � in ipotesi subordinata rispetto alla concessione del permesso di soggiorno per �asilo' (negato con riguardo alla decisione negativa della Commissione Territoriale avente ad oggetto il preteso riconoscimento dello status di rifugiato, pronunzia impugnata innanzi al G.O.) � il permesso umanitario di cui all'art. 5 c. 6 del d.legs. n. 286 del 1998�.
Gli Ermellini hanno poi concluso evidenziando che �se dunque al Questore, alla stregua delle norme del T.U. e del relativo regolamento di attuazione, applicabili al (�), compete una precisa e delimitata area di accertamento sulla base della declaratoria del diritto adottata dalla Commissione Territoriale e se da tal area esula alcuna discrezionalit�, ne discende, inequivocabilmente, che il sindacata sulla spettanza della protezione e sull'adempimento del disposto relativo al suo riconoscimento spetta soltanto al giudice ordinario�.
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