Data: 19/06/2009 09:00:00 - Autore: Cristina Matricardi
La Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 13197/2009) ha stabilito che una societ� di capitali non ha diritto al rimborso IVA se fa solo operazioni esenti. I Giudici del Palazzaccio hanno quindi precisato che �la detrazione dell'imposta assotla o dovuta io addebitata a titolo di rivalsa in relazione all'acquisto di beni o servizi effettuato dall'impresa, prevista dall'art. 19 del D.P.R. n. 633/72, sarebbe subordinata alla contestuale esistenza di un duplice requisito: che i contratti siano stipulati da un imprenditore in quanto tale e che beni e servizi acquistati siano inerenti all'attivit� d'impresa.
Nel caso di specie, la Corte ha osservato che �il principale errore commesso dal giudice dell'appello starebbe nell'aver ritenuto che la natura imprenditoriale della societ� contribuente, in quanto societ� di capitali, fosse da presumere in via assoluta in ragione del disposto dell'art. 4 del D.P.R. 633/72, facendone conseguire, in via necessaria, la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge per la detraibilit� in rivalsa dell'IVA assolta sugli acquisti, pur in presenza di una situazione di fatto che avrebbe visto, da lungo tempo, la (�) porre in essere esclusivamente operazioni esenti dall'imposta, ossia svolgere un'attivit� di mero godimento degli immobili acquistati�. La Corte ha quindi chiarito che �nella specie, non si sarebbe tratto solo di chiarire se, in capo al soggetto, sussistesse la qualit� di imprenditore ovvero di stabilire se un soggetto, che sia imprenditore, nello svolgimento delle operazioni attive possa o meno essere considerato, nello stesso tempo, anche consumatore finale nelle operazioni passive, ma di verificare l'effettiva inerenza delle operazioni attive con l'esercizio dell'impresa, inerenza che non avrebbe potuto essere presunta e che, in ogni caso, unitamente alla natura imprenditoriale, sarebbe stata un requisito necessario per la detraibilit��.
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