Data: 22/06/2009 09:00:00 - Autore: Cristina Matricardi
La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 23857/2009) ha stabilito che commette reato di truffa chi inizia una relazione sentimentale promettendo il matrimonio e ci� al solo fine di ottenere somme di denaro necessarie per la futura casa coniugale e destinandole invece a necessit� personali. Con questa decisione, gli Ermellini hanno confermato la Sentenza di condanna per truffa di un uomo che con artifici e raggiri �consistiti nel manifestare a [�] la falsa intenzione di iniziare una relazione sentimentale a scopo di matrimonio con la stessa e di avere necessit� di denari per preparare la futura casa coniugale e per sostenere le sue spese personali�, procurava per s� un ingiusto profitto con pari danno per la donna, parte offesa.
Nell'impianto motivazionale della decisione si legge che la Corte ha attribuito rilievo alla decisione dei Giudici dell'Appello che hanno affermato che �la ricostruzione dei fatti fornita dalla parte offesa in ordine all'abile raggiro operato dall'imputato ai suoi danni, ha provato una serie di riscontri, oltrech� apparire verosimile e dotata di intrinseca logicit�� e che �elementi di riscontro dovevano essere rinvenuti nelle dichiarazioni di [�] e di [�] oltre che da [�]�.
Infine, nel caso di specie, la Corte ha evidenziato che �il giudizio di penale responsabilit� dell'imputato si fonda su una prova che � costituita dalla deposizione della parte offesa come nella dichiarazione testimoniale della parte offesa deve essere considerata, per il suo contenuto, una prova storico - rappresentativa dei fatti oggetto del giudizio e non pu� essere degradata, per il suo contenuto in mero indizio. Come gi� affermato, tale dichiarazione testimoniale � stata sottoposta al vaglio di credibilit� e, superandolo, pu� essere considerata pienamente utilizzabile nei suoi risultati�.
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