Data: 27/06/2009 09:30:00 - Autore: Luisa Foti
Con la sentenza n. 14014 del 17 giugno, la sezione tributaria civile della Corte di Cassazione ha stabilito che i documenti extracontabili, rivenuti presso terzi (nel caso di specie, presso la societ� venditrice) non sono idonei a fondare un avviso di rettifica Iva, se l'Agenzia delle Entrate non ha fatto un �controllo incrociato� fra contabilit� dell'azienda e brogliacci. Secondo quanto si apprende dalla vicenda, una societ� contribuente aveva proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale avverso un avviso di rettifica Iva, dopo una verifica presso la societ� venditrice. Le commissioni, sia in primo che in secondo grado avevano accolto il ricorso del contribuente, affermando che �l'ufficio non aveva approfondito le indagini sull'evasione dell'Iva con la verifica dei libri, documenti e scritture in possesso dal contribuente� quindi �il rinvenimento di appunti extracontabili presso terzi poteva avere rilevanza solo nell'ipotesi in cui, attraverso il controllo incrociato fosse emersa un'effettiva evasione; quei cerchietti colorati accanto alle liste di carico avrebbero potuto configurarsi come indizi ma da soli non provavano l'esistenza di rapporti economici fra i soggetti in questione in quanto privi dei caratteri propri delle presunzioni gravi, precise e concordanti�. A seguito delle due pronunce, la Corte, rigettando il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate, ha stabilito che �in materia di presunzioni, � riservato all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito sia lo stesso ricorso a tale mezzo di prova, sia la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravit� e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione: tale giudizio, tuttavia non pu� sottrarsi al controllo in sede di legittimit� a sensi dell'art.360, comma 1, n.5, se la relativa motivazione non sia congrua. (�) Nel caso in esame, l'ufficio ha dedotto un vizio di motivazione, oltre che una violazione di legge, mentre, per quanto riguarda all'idoneit� degli indizi posti a base dell'accertamento presuntivo attiene alla valutazione dei mezzi di prova e spetta esclusivamente al giudice di merito, salvo lo scrutinio riguardo alla congruit� della motivazione�. �Invece � concludono i giudici di legittimit� - nella sentenza impugnata la C.T.R. ha fornito sia pure sinteticamente, una congrua e corretta motivazione in ordine alla mancata idoneit� degli elementi indiziari risultanti dai documenti extracontabili rinvenuti presso la ditta venditrice a rappresentare presunzioni gravi precise e concordanti legittimanti la rettifica nel confronti della societ� contribuente�.
Tutte le notizie