Data: 25/06/2009 09:00:00 - Autore: Luisa Foti
Con la sentenza n.25933, depositata il 19 giugno 2009, la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, ha stabilito che il soggetto che commette pi� infrazioni sulla strada (inottemperanza al dovere di fermarsi, mancata assistenza alla persona ferita e guida in stato di ebbrezza) non gode dei benefici legati al reato continuato: infatti a ciascuna infrazione corrisponde un autonomo periodo di sospensione nella patente di guida. Dalla vicenda si apprende che, il ricorrente aveva dedotto il vizio di applicazione dell'istituto della continuazione del reato. Il giudici di legittimit�, dichiarando inammissibile il ricorso proposto dall'imputato, hanno precisato che �il giudice a quo, ha escluso l'applicabilit� dell'81 c.p., applicando distinte sanzioni per ogni violazione, in quanto l'art.8 della l. n. 689 del 1981, richiamato dal ricorrente testualmente, prevede la possibilit� di irrogare un'unica sanzione per pi� violazioni solo se consumate con un'unica condotta (cosiddetto concorso formale) ma non consente affatto l'applicazione dell'istituto della continuazione cos� come disciplinato dall'art.81 c.p.�. �Nel caso di specie � concludono gli Ermellini - � palese come le violazioni contestate corrispondano a distinte condotte (�), onde ad ognuna di esse deve necessariamente corrispondere un autonomo periodo di sospensione nella patente di giuda che il giudice del merito ha ritenuto di contenere nel minimo edittale o in misura ad esso prossima.
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