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Data: 24/06/2009 09:00:00 - Autore: Cristina Matricardi La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 13185/2009) ha stabilito che il fatto che i coniugi litighino spesso tra loro equivale a escludere l'addebito della separazione. La Corte ha quindi precisato che “in riferimento ai presupposti della pronuncia dell'addebito ai sensi dell'art. 151, secondo comma, c.c., questa Corte ha più volte affermato che siffatta pronuncia richiede di accertare se uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e sussista un nesso di causalità tra questo comportamento ed il determinarsi dell'intollerabilità nella prosecuzione della convivenza” e che “l'indagine sul punto, involgendo un apprezzamento di fatto, è riservata alla valutazione del giudice del merito ed è quindi censurabile in sede di legittimità soltanto qualora la motivazione che la sorregge sia inficiata da un vizio che dia luogo ad un'obiettiva deficienza del criterio logico seguito dal giudice nella formazione del suo convincimento, ovvero da una totale omissione della motivazione su di un punto decisivo. Non sono, invece, proponibili quelle censure che contengano una autonoma valutazione dei fatti, sostitutiva rispetto a quella operata dal giudice di merito”. Nel caso di specie, gli Ermellini hanno quindi osservato che “la Corte d'appello ha puntualmente indicato che ‘i coniugi si sono scambiati numerosissime denunce e querele, ma, a parte la considerazione che ancora non se ne conosce l'esito definitivo (…) si tratta di episodi successivi alla comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale'. La pronuncia ha, quindi, esposto le argomentazioni –fondate sulle deposizioni dei testi, che ha indicato- poste a base dell'affermazione che la (…) partecipativa ‘in modo attivo alle liti coniugali', evidenziando un quadro tale da fare escludere che l'intollerabilità della convivenza fosse ascrivibile ad uno dei due, in tesi responsabile della violazione dei doveri coniugali, in misura tale da giustificare una pronuncia di addebito”. |
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