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Data: 30/06/2009 09:00:00 - Autore: Cristina Matricardi La Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 13506/2009) ha stabilito che è deducibile dall'imprenditore l'accantonamento per l'indennità suppletiva di clientela degli agenti di commercio. I Giudici del Palazzaccio hanno quindi evidenziato che “l'articolo 70, co. 1, TUIR, dichiara deducibili ‘gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente …, se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti … nei limiti delle quote maturate nell'esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali…'; il co. 3 dello stesso articolo specifica che tale disposizione vale ‘anche per gli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui alle lettere c), d) e f) del comma 1 dell'art. 16'; la lettera d) dell'articolo 16 contempla le ‘indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche …'; l'articolo 1751 c.c., inserito nel Capo X (‘Del contratto di agenzia') del Libro IV, ed intitolato ‘Indennità di cessazione del rapporto', non pone più –dopo la sostituzione operata dall'articolo 4, D. L.vo 10 settembre 1991, n. 303, in esecuzione delle Direttive 86/653/CEE, applicabile a decorrere dal 1°.1.1993 (articolo 6, D. L.vo cit.), quindi anche alla presente controversia riguardante l'anno d'imposta 1997 –alcuna distinzione fra diversi tipi d'indennità, allorché stabilisce che ‘all'atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorra almeno una delle seguenti condizioni ..' (come si leggeva il primo comma di detta norma del codice civile prima della sostituzione operata dall'articolo 5, co. I, D.L.vo 15 febbraio 1999, n. 65)”. La Corte aggiunge quindi che “poiché l'articolo 1751 c.c. contiene ormai l'intera disciplina dell'indennità di fine rapporto dell'agente di commercio –essendo caduta, per effetto della modifica normativa suddetta, la distinzione fra ‘indennità di scioglimento del contratto', obbligatoria perché di origine codicistica, e ‘indennità suppletiva di clientela', sorgente da contrattazione collettiva e fruibile solo a determinate condizioni (…)-, l'espressione: ‘indennità per la cessazione di rapporti di agenzia', contenuta nell'articolo 16, co. 1, lett. d), TUIR, ha portata estesa, senza ulteriori distinzioni, alla materia regolata dalla citata norma del codice. Né l'interprete può escludere –anche se la norma sia di stretta e rigorosa interpretazione- ciò che il legislatore non ha itnesoesplicitamente escludere (…). I Giudici, nel caso di specie, hanno quindi concluso sostenendo che “a fronte della chiara lettera normativa (…), e della conseguita unitarietà del trattamento di fine rapporto dell'agente di commercio, l'esclusione della deducibilità dell'accantonamento, fondata sul carattere aleatorio dell'indennità in parola, non convince: anche i fondi di previdenza del personale, cui si riferisce il primo comma dell'articolo 70 TUIR, e, in genere, tutti gli accantonamenti per rischi, cui si riferiscono gli articoli successivi, contemplano spese di carattere aleatorio senza che, per questo se ne possa desumere, contra legem, l'indeducibilità”. |
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