Data: 21/08/2009 09:00:00 - Autore: Cristina Matricardi
La Sezione Tributaria Civile (Sent. n. 14987/2009) ha stabilito in caso di incertezza della norma tributaria, � onere del cittadino fare presente �gli elementi di confusione�e il giudice non pu� esonerarlo d'ufficio da tali sanzioni. Gli Ermellini hanno infatti evidenziato che �in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, il potere delle commissioni tributarie di dichiarare l'inapplicabilit� delle sanzioni in caso di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme alle quali la violazione si riferisce, potere conferito dall'art. 8 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e ribadito, con pi� generale portata, dall'art. 6, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e quindi dall'art. 10, comma 3, del d.lgs. 27 luglio 2000, n. 212. deve ritenersi sussistente quando la disciplina normativa, della cui applicazione si tratti, si articoli in una pluralit� di prescrizioni, il cui coordinamento appaia concettualmente difficoltoso per l'equivocit� del loro contenuto, derivante da elementi positivi di confusione; l'onere di allegare la ricorrenza di siffatti elementi di confusione, se esistenti, grava sul contribuente, sicch� va escluso che il giudice tributario di merito debba decidere d'ufficio l'applicabilit� dell'esimente, n�, per conseguenza, che sia ammissibile una censura avente ad oggetto la mancata pronuncia d'ufficio sul punto�.
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