Data: 18/07/2009 09:00:00 - Autore: lavoroediritto.it
La nota sentenza della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione n. 14586/2009, che ha stabilito che senza recidiva non � possibile il licenziamento per giusta causa. Ha enunciato il seguente principio di diritto: �In caso di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalit� fra fatto addebitato e recesso, viene in considerazione ogni comportamento che, per la sua gravit�, sia suscettibile di scuotere la fiducia dei datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, essendo determinante, ai fini del giudizio di proporzionalit�, l'influenza che sui rapporto di lavoro sia in grado di esercitare il comportamento del lavoratore che, per le sue concrete modalit� e per il contesto di riferimento, appaia suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento e denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti, conformando il proprio comportamento ai canoni di buona fede e correttezza�.
Venendo al caso di specie, gli Ermellini hanno ritenuto che il dipendente che si allontana senza motivo dall'ufficio, non pu� essere sanzionato con il licenziamento se questo, in tutta la sua carriera, non � mai stato destinatario di altre sanzioni disciplinari.
Il testo integrale di questa sentenzadisponibile qui
Avv. Giuseppe Leotta - lavoroediritto.it
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