Data: 03/07/2009 09:00:00 - Autore: Cristina Matricardi
La Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 15110/2009) ha stabilito che non paga l'Irap l'avvocato o il professionista che lavora da casa. La Corte ha infatti precisato che �a norma del combinato disposto degli artt. 2, primo periodo, e 3 comma lett. c) del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, l'esercizio delle attivit� di lavoro autonomo � escluso dal'applicazione dell'imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attivit� non autonomamente organizzata; il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed � insindacabile in sede di legittimit� , se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilit� ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attivit� in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui�.
Nel caso di specie la Corte ha osservato che �considerato che, per l'effetto, va cassata l'impugnata decisione e che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, - incontestata la circostanza che il professionista svolgeva l'attivit� �nella propria abitazione', utilizzando una libreria, il fax ed un apparecchio per videoscrittura � la causa � dovendo escludersi che tali elementi siano idonei e configurare i presupposti impositivi, desumibili dai richiamati principi, pu� essere decisa nel merito, con l'accoglimento dell'originario ricorso e della domanda di rimborso del contribuente�.
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