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Data: 12/08/2009 09:00:00 - Autore: Cristina Matricardi La Corte ha poi evidenziato che “la notificazione del verbale, per le cui forme l'art. 201/3 CdS rinvia al codice di procedura civile o, in alternativa, a quella a mezzo posta – al pari dell'art. 18, comma terzo, della legge 24.11.1981 n. 689 per l'ordinanza –ingiunzione – non è requisito di perfezione dell'atto, ma ha la sola funzione di far decorrere il termine di decadenza di cui all'art. 201/5 a carico dell'Amministrazione o quello di proposizione dell'opposizione giudiziale di cui all'art. 204 bis/1 a carico del contravventore; la mancanza della notifica, o la sua eventuale invalidità, non inficiano la validità e l'efficacia dell'atto che essa è destinata a portare a conoscenza del contravventore, ma semplicemente fanno decorrere quello di decadenza dal diritto a pretendere il pagamento della sanzione e impediscono il decorso del termine di decadenza per l'opposizione. Ne consegue che, qualora il contravventore, venuto in qualsiasi modo a conoscenza del verbale, anche attraverso una consegna informale dell'atto, questo impugni con l'opposizione innanzi al G.d.P., non è ravvisabile un interesse a censurare la mancanza o l'invalidità della notificazione, salvo si faccia valere la detta decadenza, dacché la proposta opposizione dimostra il raggiungimento dello scopo dell'atto ed, ex art. 156 c.p.c., la nullità non può essere pronunziata”. |
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