Data: 20/07/2009 09:00:00 - Autore: Cristina Matricardi
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 27995/2009) ha stabilito che commette reato il genitore che nega al marito di portare con s� il figlio durante il periodo di vacanza stabilito dal giudice. Gli Ermellini hanno infatti evidenziato che �l'elusione dell'esecuzione del provvedimento giurisdizionale adottato in sede di separazione dei coniugi si realizza anche attraverso la mancata ottemperanza al provvedimento medesimo. �Eludere', infatti, significa frustrare, rendere vane le legittime pretese altrui e ci� anche attraverso una mera omissione, che, nella specie, � consistita nel rifiuto della (�) alla quale era affidato il bambino, di far si che lo stesso trascorresse col padre il periodo di vacanza prestabilito. L'asserito esercizio del diritto-dovere di avere agito esclusivamente nell'interesse del minire, che avrebbe manifestato indisponibilit� ad allontanarsi, sia pure temporaneamente, dal suo ambiente abituale, � rimasto indimostrato. Non va, peraltro, sottaciuto che rientra nei doveri del genitore affidatario quello di favorire, a meno che sussistano contrarie indicazioni di particolare gravit�, il rapporto del figlio con l'altro genitore, e ci� proprio perch� entrambe le figure genitoriali sono centrali e determinanti per la crescita equilibrata del minore�.
�L'ostacolare gli incontri tra padre e figlio � precisa la Corte -, fino a recidere ogni legame tra gli stessi, pu� avere effetti deleteri sull'equilibrio psicologico e sulla formazione della personalit� del secondo�.
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