Data: 23/07/2009 09:00:00 - Autore: Cristina Matricardi
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 16456/2009) ha precisato che l'Avvocato che � stato sospeso dal Consiglio dell'Ordine non ha diritto a richiedere il risarcimento e ci� anche dinanzi a una sentenza di assoluzione penale. Nel caso di specie, infatti la Corte ha osservato che �la dolorosa e lunga vicenda in cui quest'ultimo � stato travolto e la riconosciuta ingiustizia della iniziativa penale a suo carico non sono, dunque, ragioni valide per fondare il giudizio di responsabilit� risarcitoria a carico del Consiglio e dei suoi componenti. Insomma, l'(�) non pu� pretendere che questi ultimi effettuassero in sede meramente cautelare (e, dunque, senza emettere alcun addebito di comportamenti deontologicamente rilevanti) quella serie di accertamenti che furono successivamente e nel tempo svolti a suo favore dal giudice penale. Ne il ricorrente pu� fondatamente sostenere la sua pretesa risarcitoria in base ad una sorta di automatica conseguenza dell'annullamento del provvedimento da parte del CNF. A tal riguardo vale, infatti, la medesima considerazione (�) circa l'insufficienza a fondare il giudizio di responsabilit� della P.A. sul mero annullamento del provvedimento amministrativo in sede giurisdizionale�.
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