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Data: 31/07/2009 09:00:00 - Autore: Cristina Matricardi �In mancanza del requisito in esame � prosegue la Corte � le Sezioni Unite hanno ripetutamente enunciato il principio che il dipendente dell'ente non pu� qualificarsi un �avvocato dell'ufficio legale', come � richiesto da trascritto ultimo comma dell'art. 3,perch� la sua destinazione a tale ufficio � sostanzialmente precaria; e non concretizza un vero e proprio �inquadramento' del dipendente �avvocato nell'ufficio legale (�). Anzi, la destinazione priva in modo assoluto di stabilit� incide sullo stesso carattere dell'attivit� professionale svolta dal dipendente nell'ufficio legale, nel senso che l'attivit� di avvocato non pu� dirsi �n� autonoma, n� indipendente, n� libera, e � va aggiunto � non assume quel carattere di specificit� che � data solo dalla continuit� delle funzioni esercitate�. La Corte ha infine precisato che �il Collegio deve rilevare che l'art. 3 r.d.l. 1578 del 1933, dopo avere previsto (nel comma 2) l'incompatibilit� tra l'esercizio della professione forense e l'impiego di amministrazioni o istituzioni pubbliche soggette a tutela o vigilanza dello Stato, delle province e dei comuni, nel successivo 4� comma apporta una eccezione a tale regola, eccettuando da tale incompatibilit� �gli avvocati degli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso gli enti di cui allo stesso comma, per quanto concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la propria opera'. Ai quali consente l'iscrizione �nell'elenco speciale annesso all'albo'�. |
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