Data: 31/07/2009 09:00:00 - Autore: Cristina Matricardi
Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (Sent. n. 16629/2009) hanno stabilito che l'avvocato responsabile dell'ufficio legale di una societ� per azioni con capitale misto (pubblico-privato) non pu� essere iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo. Secondo gli Ermellini, infatti, per l'iscrizione all'albo speciale di cui all'art. 3 r.d.l. 1578/1933 �� necessario il concorso di due presupposti: a) deve esistere, nell'ambito dell'ente pubblico, un ufficio legale che costituisca un'unit� organica autonoma; b) colui che chiede l'iscrizione � dipendente dell'ente ed in possesso del titolo di avvocato � faccia parte dell'ufficio legale e sia incaricato di svolgervi tale attivit� professionale, limitatamente alle cause ed agli affari propri dell'ente�.
�In mancanza del requisito in esame � prosegue la Corte � le Sezioni Unite hanno ripetutamente enunciato il principio che il dipendente dell'ente non pu� qualificarsi un �avvocato dell'ufficio legale', come � richiesto da trascritto ultimo comma dell'art. 3,perch� la sua destinazione a tale ufficio � sostanzialmente precaria; e non concretizza un vero e proprio �inquadramento' del dipendente �avvocato nell'ufficio legale (�). Anzi, la destinazione priva in modo assoluto di stabilit� incide sullo stesso carattere dell'attivit� professionale svolta dal dipendente nell'ufficio legale, nel senso che l'attivit� di avvocato non pu� dirsi �n� autonoma, n� indipendente, n� libera, e � va aggiunto � non assume quel carattere di specificit� che � data solo dalla continuit� delle funzioni esercitate�.
La Corte ha infine precisato che �il Collegio deve rilevare che l'art. 3 r.d.l. 1578 del 1933, dopo avere previsto (nel comma 2) l'incompatibilit� tra l'esercizio della professione forense e l'impiego di amministrazioni o istituzioni pubbliche soggette a tutela o vigilanza dello Stato, delle province e dei comuni, nel successivo 4� comma apporta una eccezione a tale regola, eccettuando da tale incompatibilit� �gli avvocati degli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso gli enti di cui allo stesso comma, per quanto concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la propria opera'. Ai quali consente l'iscrizione �nell'elenco speciale annesso all'albo'�.
Tutte le notizie